11.03.2021
Locazione – Sospensione pagamento – Agibilità e destinazione d’uso

L’exceptio non rite adimpleti contractus integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento, avanzata, nell’ambito del contratto con prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.

Non può dirsi legittima la sospensione, da parte del conduttore, del pagamento del canone per il mancato ottenimento del certificato di mutamento di destinazione d’uso e di agibilità del locale in presenza di un utilizzo del medesimo ancorché parziale. In presenza dell’abuso amministrativo che aveva determinato l’ordinanza della sospensione dell’attività, il conduttore avrebbe potuto richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo ai sensi degli artt. 1578 e 1580 cod. civ., ma non anche la sospensione del pagamento dei canoni.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 29 gennaio 2021 n. 2154