12.05.2026
Locazione – Riduzione ex art. 3 d. l. 95/2012 per uso istituzionale della P.A. – Utilizzo da parte di un terzo: inapplicabilità

La riduzione del canone di locazione prevista dall’art. 3 d. l. 95/2012 convertito con modificazioni in l. 135/2012 non è applicabile laddove l’immobile venga acquisito dall’ente pubblico contraente per far fronte alla funzione istituzionale di un diverso ente, atteso che la norma non individua, quale presupposto della riduzione, la conclusine di un contratto di locazione nell’espletamento di una funzione pubblica, bensì l’adibizione del suo oggetto ad un uso istituzionale dell’amministrazione, così evocando una relazione diretta del conduttore con l’immobile locato, non configurabile ove quest’ultimo sia affidato a terzi, sebbene per fini di utilità sociale. (Nella specie, la S.C. aveva escluso l’applicabilità della riduzione con riguardo ad un immobile affidato dalla Città metropolitana di Milano a un liceo artistico, affinché vi svolgesse attività scolastica).

Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 15 ottobre 2025 n.27561