Qualora la prosecuzione del rapporto di locazione relativa ad immobile ad uso non abitativo è dovuta al mancato esercizio, da parte dell’interessato, dallo stesso liberamente esercitabile, di impedirne la rinnovazione, questa ha natura negoziale.
La responsabilità del soggetto cui risale l’originaria stipulazione di un contratto di locazione per conto, nella specie, di un’associazione non riconosciuta, non può essere prolungata nel tempo oltre i termini originariamente previsti con la controparte o dalla legge, ma ricade su chi, al momento del tacito rinnovo, rappresentava l’associazione o abbia agito per suo conto.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 24 novembre 2023 n. 32762