15.03.2024
Apertura di credito – Forma scritta – Nullità di protezione – Possibili altri mezzi di prova

La mancata prova della stipulazione in forma scritta di un contratto di apertura di credito non comporta nullità rilevabile d’ufficio e quindi non può ritenersi preclusa la possibilità per i ricorrenti di fornire la prova dell’affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali estratti conto o riassunti scalari attestanti il reiterato pagamento di ordini di pagamento impartiti dal correntista anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento o la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, nella misura in cui potevano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione di somme eccedenti le giacenze.

La rilevabilità d’ufficio si estende anche alle nullità negoziali c.d. di protezione e il principio è applicabile anche ai contratti bancari, ma incontra il limite della conformità del rilievo “al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dell’orbita della tutela” Cass. SSUU., 12.12.2014 n. 26242).

Cassazione Civile, Sezione I, 24 gennaio 2024 n. 2388