08.06.2022
Leasing traslativo – Equo compenso: componenti – Risarcimento del danno: penale

Come indicato dalla Sezioni Unite con sentenza 26531/2021, l’equo compenso contemplato dal primo comma dall’art. 1526 cod. civ. comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso, ma non comprende il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione nella sua interezza, come danno emergente e lucro cessante, secondo il c.d. principio di indifferenza incarnato dall’art. 1223 cod. civ., in modo da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto.
Le parti possono, nell’esercizio dell’autonomia privata, determinare preventivamente il risarcimento del danno attraverso una clausola penale ex art. 1382 cod. civ.; l’operazione integrativa per via analogica include il secondo comma dell’art. 1526 che consente l’acquisizione delle rate pagate come indennità a titolo di clausola penale (c.d. clausola di confisca) e al tempo stesso contempla la riduzione giudiziale della medesima “secondo le circostanze”.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 30 marzo 2022 n. 10249