08.06.2022
Credito fondiario – Fallimento – Precedente esecuzione immobiliare

L’assegnazione della somma disposta nell’ambito della procedura esecutiva prima del fallimento del debitore esecutato ha carattere provvisorio, avendo il creditore l’onere di insinuarsi comunque al passivo fallimentare in vista della graduazione dei crediti.
Tuttavia, il riconoscimento della stabilità dei risultati del processo esecutivo impedisce l’azione di ripetizione dell’indebito se il Fallimento, intervenuto nell’esecuzione, non reagisce all’ordinanza del giudice dell’esecuzione che negava la necessità per il creditore fondiario di insinuarsi al passivo e assegnava al medesimo il ricavo d’asta.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 20 aprile 2022 n. 12673