L’inserimento della clausola di “rischio cambio” in un contratto di leasing immobiliare non comporta il mutamento della causa del contratto, trattandosi di una normale clausola di valore, diretta alla individuazione della prestazione del debitore e non costituisce uno strumento finanziario derivato, ma unicamente una modalità tecnica di adeguamento della prestazione pecuniaria del contratto di finanziamento, priva di autonomia causale (cfr. Sezioni Unite n. 5657/2023)
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 26 gennaio 2024 n. 2510