Il credito del concedente per canoni scaduti alla data di dichiarazione di fallimento non può essere oggetto di compensazione con l’importo generato a favore del fallimento dall’avventa ricollocazione del bene, come il montante dei canoni a scadere.
Non è applicabile l’art. 56 legge fall. perché la fonte della obbligazione restitutoria non si rinviene nel contratto di leasing, ma nello scioglimento del contratto di leasing che imprime al bene una destinazione radicalmente diversa da quella originaria, transitando dalla funzione di utilizzo da parte del soggetto poi fallito a quella di soddisfacimento di dati crediti del concedente.
Corte di Cassazione, Sezione VI-1, ordinanza 04 febbraio 2019 n. 3200