25.09.2017
Lavoro – Sanzione disciplinare – Termine previsto dal c.c.n.l. – Differimento: obbligo di darne comunicazione

Allorché il c.c.n.l. imponga al datore di lavoro l’onere di intimare la sanzione disciplinare entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni fornite da lavoratore e preveda un possibile differimento di tale termine (esempio: art. 227 settore terziario), il datore di lavoro deve provare di aver manifestato la sua volontà per iscritto, consegnando gli atti al lavoratore o al soggetto incaricato di curare il recapito entro i termini contrattualmente previsti.

Ciò al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e comprovare che, una volta avviato il procedimento disciplinare, il datore di lavoro ha valutato tempestivamente le giustificazioni del lavoratore e ha preso una decisione, altrettanto tempestiva, sulla rilevanza della condotta e sulla scelta della eventuale sanzione da irrogare.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 22 settembre 2017 n. 22171

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