Allorché il c.c.n.l. imponga al datore di lavoro l’onere di intimare la sanzione disciplinare entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni fornite da lavoratore e preveda un possibile differimento di tale termine (esempio: art. 227 settore terziario), il datore di lavoro deve provare di aver manifestato la sua volontà per iscritto, consegnando gli atti al lavoratore o al soggetto incaricato di curare il recapito entro i termini contrattualmente previsti.
Ciò al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e comprovare che, una volta avviato il procedimento disciplinare, il datore di lavoro ha valutato tempestivamente le giustificazioni del lavoratore e ha preso una decisione, altrettanto tempestiva, sulla rilevanza della condotta e sulla scelta della eventuale sanzione da irrogare.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 22 settembre 2017 n. 22171