25.09.2017
Danno – Risarcimento – Danno alla salute – Personalizzazione

Ai fini della liquidazione del danno alla persona, si tratta di distinguere le conseguenze “ordinarie” (cioè quelle che qualunque vittima di lesioni subirebbe), da quelle eventuali e “peculiari” che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico.

Tali conseguenze “peculiari” conducono alla c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, alla luce della specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari, evitando inammissibili duplicazioni risarcitorie, escludendo tutte quelle conseguenze ordinariamente secondarie al tipo di lesioni di cui è causa che devono presumersi come già per intero ricomprese  nella liquidazione attraverso il meccanismo c.d. tabellare.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 21 settembre 2017 n. 21939

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