09.09.2020
Lavoro – Responsabilità ex art. 2087 cod. civ.- Onere della prova: ripartizione

La nullità del testamento congiuntivo o reciproco non ricorre nel caso di testamento simultaneo che ricorre quando due disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscono due atti perfettamente distinti, quantunque scritti su uno stesso foglio.

In presenza, poi, di schede testamentarie separate non ricorre quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo redatto in un documento unitario.

Si ha patto successorio vietato ai sensi dell’art. 458 cod. civ. quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur contenute in schede formalmente distinte, danno luogo ad un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in determinate correlazioni con la concordata disposizione dei propri beni  da parte degli altri.

La prova dell’esistenza del patto successorio illecito è sempre ammissibile con qualunque mezzo di prova, in parallelo con quanto prescrive l’art. 1417 cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 02 settembre 2020 n. 18197