In assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENASARCO; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende piuttosto assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753, cod. civ., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in mancanza, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 01 settembre 2020 n. 18173