13.10.2017
Lavoro – Dirigente – Indennità sostituiva delle ferie – Periodo di riferimento

Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, ha diritto alla indennità sostituiva solo se provi di non aver potuto fruire delle ferie per necessità aziendali assolutamente eccezionali e obbiettive.

In caso di risoluzione del rapporto, la monetizzazione delle ferie è limitata a quelle non godute relative solo al periodo ancora pendente all’atto della risoluzione e non anche a quelle non godute gli anni precedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurarne l’effettiva fruizione.

Ciò non impedisce al dirigente di agire contro il datore di lavoro che, violando norme inderogabili del D. Lgs. n. 66/2003 e della direttiva 2033/88/CE, non gli abbia fatto recuperare anno per anno le energie psico-fisiche, potendo agire in sede civilistica per il risarcimento del danno.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 10 ottobre 2017 n. 23697