Il caso riguarda l’acquisto da parte di un procuratore di beni posti all’asta con l’accordo di ritrasferirli al debitore esecutato.
La prova scritta dell’accordo trilaterale volto al trasferimento di un immobile è, in linea generale, sempre necessaria, ma non se sia dedotta la illiceità del contratto.
Nel caso in cui si tratti di provare che la vendita degli immobili acquistati all’sta era destinata a produrre effetti in favore del debitore esecutato in violazione del divieto posto dall’art. 570 c.p.c., la simulazione può essere desunta da elementi presuntivi o dalle testimonianze ritualmente acquisite al processo ex art. 1417 cod. civ.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 13 settembre 2018 n. 22950