In tema di interposizione di mano d’opera, la genuinità di un appalto di opere e servizi, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs.n. 276 del 2003, presuppone – specie nell’ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di mano d’opera – la verifica dell’affidamento all’appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un’effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d’impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legali organizzativi preesistenti alla cessione e specifico knw-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti.
Cassazione Civile, Sezione L, sentenza 10 luglio 2025 n. 18945
