02.03.2018
Intermediazione mobiliare – Società di intermediazione e promotore – Responsabilità solidale – Eccezioni

La responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali la ripetizione di operazioni irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l’esperienza del cliente nel settore specifico e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.

La responsabilità dell’intermediario non potrebbe comunque essere esclusa da una ingenuità dell’investitore ingannato dal promotore, non potendosi accollare all’investitore  stesso la responsabilità per la violazione delle norme di tutela del risparmiatore.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 15 febbraio 2018 n. 3708

 

-