I diritti di credito che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le, in mancanza del quale stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio l processuale non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al credito, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata la domanda abusivamente frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (principio di diritto).
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 19 marzo 2025 n. 7299
