02.04.2025
Frazionamento arbitrario del credito – Difetto di lealtà e probità – Condanna alle spese di lite

Qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma cod. proc. civ, integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai princìpi di lealtà e probità processuale (principio di diritto).
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 19 marzo 2025 n. 7299