Qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma cod. proc. civ, integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai princìpi di lealtà e probità processuale (principio di diritto).
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 19 marzo 2025 n. 7299
