02.06.2021
Foro del consumatore – Coincide con il luogo di normale residenza – Elezione di domicilio: irrilevanza

In tema di competenza per territorio, ove la parte, avvalendosi del foro speciale di cui all’art. 33, comma 2, lettera u) del D. Lgs. 2006/2005, lo individua nella propria residenza, essa è costituita, non già nella elezione di domicilio effettuata ex art. 47 cod. civ. successivamente ed unilateralmente prima della introduzione del giudizio ovvero con lo stesso atto introduttivo dello stesso, ma va risolto a favore della residenza abituale al momento della conclusione del contratto ovvero della deve dell’obbligazione, in quanto di competenza esclusiva, che prevale sopra ogni altra, in virtù delle esigenze di cautela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. 12 marzo 2014 n. 5703).