02.06.2021
Credito – Recupero giudiziale frazionato – Improponibilità – Eccezioni

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i relativi fatti costitutivi si iscrivano nell’ambito di una relazione unitaria fra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria fra le parti.
La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della relazione unitaria.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 24 maggio 2021 n. 14143