11.09.2018
Fondo di garanzia INPS – Non fallibilità del datore di lavoro – Accertamento del Tribunale Fallimentare: necessità

L’accesso del lavoratore al Fondo di Garanzia in caso di non fallibilità del datore di lavoro per esiguità dell’esposizione debitoria deve essere fornita attraverso il provvedimento reso dal competente Tribunale Fallimentare, all’esito della relativa istruttoria per l’accertamento dell’ammontare complessivo dei debiti.

Peraltro anche il rigetto dell’istanza di fallimento per esiguità del credito assolve alla condizione della non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento se  accertata dal Tribunale in sede prefallimentare, con riferimento all’indebitamento complessivo dell’impresa e non alla sola posizione individuale del creditore istante.

Tale verifica funge da presupposto per l’intervento dell’INPS, unitamente all’insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.

Cassazione Civile, Sezione VI-L, ordinanza 06 settembre 2018 n. 21734

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