27.04.2021
Finanziamento con contestuale concessione di ipoteca – Revocatoria – Ristrutturazione del debito

La stipulazione di un mutuo con contestuale concessione di ipoteca:
– non comporta nullità per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività pregiudizievole per i terzi;
– non integra simulazione del mutuo né novazione, ove non risulti destinata a procurare al mutuatario una effettiva disponibilità, se questi è già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale;
– può essere assoggettata a revocatoria, sempre che non sia inquadrabile in un’operazione di rifinanziamento del debitore prevista dagli artt. 182-bis e 184-bis legge fall, con effettiva erogazione di nuova liquidità.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 22 febbraio 2021 n.4694