Non vi è liberazione del fideiussore ex art. 1956 cod. civ. per violazione del dovere di buona fede da parte del creditore, che aveva incrementato la concessione di credito in favore della società debitrice nonostante il peggioramento delle sue economico-finanziarie, se il fideiussore rivestiva la carica di amministratore della società ed altri fideiussori erano stretti parenti di costui.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 06 aprile 2018 n. 8484