L’art. 1937 cod. civ., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo ed anche con presunzioni.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 23 dicembre 2024 n. 34239
