23.03.2025
Assicurazione contro i danni – Riparazioni presso officina non convenzionata – Riduzione dell’indennizzo

La clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni che preveda una misura differenziata dell’indennizzo in funzione delle scelte dell’assicurato circa il soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato non è, di per sé sola, restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né è produttiva di un significativo squilibrio per i fini di cui agli artt. 1341 cod. civ. e 33 lett. T) del D. Lgs., n. 206/2005, trattandosi di un rapporto concluso tra le parti, con il quale l’aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati, che, analogamente allo scoperto o alla franchigia, delimita l’oggetto del contratto.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 19 dicembre 2024 n. 33402