In tema di collocamento del figlio minore a seguito di crisi familiare, il giudice non può adottare letture assolutizzanti, tali da consentire alla salvaguardia di un singolo diritto individuale di andare a discapito della lettura complessiva della Costituzione e di un afflato sistemico; pertanto, così come dalle disposizioni in tema di bigenitorialità non può trarsi una generale e indistinta limitazione del diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza, neppure può consentirsi un esercizio incondizionato di quest’ultimo diritto, che deve anzi trovare un necessario contemperamento con il fondamentale interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 24 febbraio 2026 n. 4110, Pres. Est. Giusti
