31.10.2018
Fallimento – Sospensione rapporto di lavoro – Scioglimento – Vincoli per il Curatore

Ove il Curatore intenda sciogliersi da un rapporto di lavoro, dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell’ordinamento lavoristico, perché la necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude l’obbligo del Curatore di rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro, compatibilmente con lo stato di fatto determinato dal fallimento.

In caso di disgregazione definitiva dell’azienda, l’eventuale illegittimità del recesso non potrà comportare la ripresa effettiva della prestazione, ma comporterà per il lavoratore una serie di utilità, quali la ripresa del lavoro in caso, ad esempio, di esercizio provvisorio, trasferimento d’azienda, concordato o ammissibilità a vari benefici previdenziali, quali indennità di cassa integrazione, disoccupazione, mobilità.

Una volta esercita dal Curatore la scelta di risolvere il rapporto con modalità giudicate errate con sentenza passata in giudicato per violazione della legge n. 223/1991, il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, stante l’imputabilità al datore di lavoro della mancata prestazione lavorativa.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 22 ottobre 2018 n. 26671