Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabile dell’imprenditore ex art. 2043 cod. civ per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’utilizzo anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ. per l’omessa vigilanza e custodia cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.
Corte di Cassazione, Sezione VI – 3, ordinanza 22 ottobre 2018 n. 26691