La norma dell’art. 95, comma 3, legge fall. va interpretata estensivamente e trova applicazione anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve quindi impugnarla onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo ex art. 111 Cost. e trova conforto nella più recente formulazione dell’art. 96, comma 2, n. 3, legge fall.
Cassazione Civile, ordinanza 05 maggio 2021 n. 11741