Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza, deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo avanti al Giudice Delegato, tanto che, in difetto di produzione di uno di codesti, il tribunale deve disporre l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso à custodito.
In particolare, l’istanza di insinuazione, chiaramente indicata come tale, può ben essere esaminata dal giudice dell’opposizione, ove necessario, a fronte delle difese assunte dalle parti, all’esito della eventuale acquisizione del fascicolo della procedura.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 21 gennaio 2020 n. 1193