La contumacia del convenuto (nella specie, del Curatore nella causa di opposizione allo stato passivo) non giustifica l’esclusione dal thema probandum dei fatti allegati dall’attore, non risultando di per sé sufficiente a farli ritenere pacifici ex art. 115 cod. proc. civ., dal momento che la volontà di astenersi dalla negazione degli stessi non è desumibile esclusivamente dalla mancata costituzione in giudizio, non potendo argomentarsi dal sistema la configurabilità a carico della parte di un obbligo di costituirsi.
Cassazione Civile, Sezione VI – I, ordinanza 08 luglio 2022 n. 27113