Ai fini dell’insinuazione al passivo di crediti prededucibili, ai sensi dell’art. 111-bis legge fall. le modalità del capo V della stessa legge devono essere sempre osservate, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, per cui, secondo l’art. 101 legge fall., che esprime un principio generale attuativo della durata ragionevole del processo, il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice di merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 09 luglio 2024 n. 18769