I giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o divorzio nei quali si discute del contributo al mantenimento di coniuge e figli, ovvero dell’assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo ferale, salvo che non ricorra il riconoscimento dell’urgenza della controversia ex art. 92 del R.D. n. 12/1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 13 maggio 2024 n. 12946