02.06.2021
Fallimento – Amministratori – Responsabilità – Dimissioni – Fatti successivi

Per i fatti successivi alle proprie dimissioni, l’amministratore non ha responsabilità anche se la cessazione dall’incarico non è stata iscritta nel Registro delle Imprese.
La mancata iscrizione è inopponibile alla società, ma mai al dimissionario, tenuto anche conto che l’onere della iscrizione è a carico del Collegio sindacale
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 17 maggio 2021 n. 13221