09.01.2023
Esecuzione presso terzi – Credito non esigibile – Pignorabilità

L’esecuzione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente. E’ esclusa la pignorabilità solo di ragioni di credito del tutto ipotetiche o comunque slegate da concreti addentellati fattuali.
Il credito riveniente da un contratto preliminare è senz’altro assoggettabile a pignoramento ex art. 543 c.p.c.: esso, per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla concreta realizzazione del progetto negoziale, possiede la capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento dell’assegnazione.
L’azione esecutiva che abbia ad oggetto un credito non esigibile, o anche solo eventuale, non attiene all’an exequatur, bensì al concreto atteggiarsi dell’obbligo di custodia gravante sul terzo ex art. 546 c.p.c. che diviene pienamente operativo solo con la sopravvenuta attualità della sua obbligazione.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 27 ottobre 2022 n. 31844