09.01.2023
Credito al consumo – Estinzione anticipata – Norme secondarie idi cui alla vigilanza della Banca d’Italia – Incostituzionalità

L’art. 1- octies, comma 2, del D.L. n- 73/2021, cristallizzando il contenuto normativo originario dell’art. 125 – sexies , comma 1 del T.U.B., inibiva l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea in materia di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori nella parte in cui prevedeva che continuassero ad applicarsi le norme secondarie contenute nella disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia.
Infatti la norma, limitatamente a quella parte, escludeva la ripetibilità da parte del consumatore dei costi sostenuti al momento della conclusione del contratto e non prevedeva quella “riduzione del costo totale del credito” (cioè di tutti i costi posti a carico del consumatore) ritenuta essenziale dalla Corte di Giustizia con la sentenza 11 settembre 2019 in causa C/383/18 (Lexitor).
Ne deriva la incostituzionalità della norma del 2021 limitatamente al richiamo alle disposizioni della Banca d’Italia relative alla impossibilità di recupero dei costi posti a carici del consumatore all’atto della conclusione del contratto.
Inoltre la norma del D.L. faceva riferimento solo ai nuovi contratti, mentre la sentenza Lexitor impone un adeguamento interpretativo anche per i contratti conclusi prima del 2019.
Corte Costituzionale, sentenza 22 dicembre 2022 n. 263