14.09.2017
Diritti di credito – Frazionamento giudiziale – Limiti

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito , anche se relativi al medesimo rapporto di durata fra le parti, possono essere proposte in separati processi.

Se tuttavia i suddetti rapporti di credito sono anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o “fondati” sul medesimo fatto costitutivo, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Ove la necessità di un siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intende farne oggetto di rilievo dovrà indicar la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 16 febbraio 2017 n. 4091 (in Foro Italiano, 2017, n. 7/8, parte prima, pag. 2418)

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