19.04.2024
Decreto ingiuntivo – Imposta di registro – Debitore fallito

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto a imposta di registro proporzionale, poiché, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell’imposizione, solo la decisione definitiva che, all’esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento non elide l’esecutività del titolo nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis.

Cassazione Civile, Sezione V, sentenza 30 gennaio 2024 n. 2734