Il danno non patrimoniale, come quello derivante da perdita del rapporto parentale, deve essere liquidato seguendo le tabelle elaborate da un giudice di merito che rappresentano la concretizzazione, in forma di fattispecie, della liquidazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 cod. civ., il che risponde all’esigenza di preservazione dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
Le tabelle devono essere basate su un sistema a punti che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, fra le quali da indicare, come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendo adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza far ricorso alla tabella.
Le tabelle milanesi non devono applicarsi in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato da Cass. n. 10579/2021, tabelle che, per il resto, restano conformi a diritto.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 10 novembre 2021 n. 33005