Il danno biologico terminale, che la vittima subisce nell’apprezzabile lasso di tempo fra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti al caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico rispetto all’entità del pregiudizio.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 17 dicembre 2024 n. 33009
