21.12.2020
Contratti di borsa – Obblighi informativi – Prova

A fronte di una specifica contestazione da parte del cliente in ordine al mancato assolvimento da parte della banca agli obblighi informativi incombenti su quest’ultima in presenza di un investimento incontestabilmente ritenuto inadeguato, l’obbligo di diligenza non può ritenersi assolto sulla base del semplice riscontro documentale, nell’ordine scritto di acquisto dei titoli, della dizione “ trattasi di operazione inadeguata”, che non ha contenuto confessorio e non  può essere ritenuto sufficiente per ritenere integrata la prova dell’assolvimento dell’obbligo di specifica informazione del cliente stesso di fronte ad un’operazione ritenuta inadeguata,

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 22 ottobre 2020 n. 23131