Il manufatto eretto da un condomino (nella specie convenuto) su sua proprietà esclusiva, se lede un diritto di altro condomino (nella specie attore) di veduta in appiombo sul terreno del convenuto, deve essere spostato fino a rispettare la distanza di tre metri di cui all’art. 907 cod. civ.
Non si applica nella specie l’art. 1102 cod. civ. dato che il manufatto era stato eretto non su suolo comune, ma su terreno di proprietà esclusiva del convenuto.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 27 febbraio 2019 n. 5732