A fronte di due domande, una di risarcimento del danno per la mancata consegna della licenza di abitabilità e l’altra relativa ai difetti dell’immobile, alla prima si applica il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, mentre alla seconda il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ.
La mancanza del certificato di abitabilità può integrare un’ipotesi di consegna di aliud pro alio e pertanto di inadempimento contrattuale, il che consentirebbe al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o l’adempimento dello stesso qualora abbia ancora interesse all’acquisto, ferma la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza 22 febbraio 2018 n. 4307