Il disposto dell’art. 1263 cod. civ. – secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori – non esprime una norma inderogabile: di conseguenza, resta nella piena disponibilità delle parti definire gli inerenti rapporti ed è in facoltà del creditore trasferire il diritto di credito separatamente del diritto di garanzia, il quale, se costituito da ipoteca, comunque si estingue (ex art. 2878, n. 3, cod. civ.), non essendo configurabile un diritto ipotecario “astratto”, cioè scollegato dal credito garantito (non più esistente in capo al cedente per effetto della cessione).
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 09 gennaio 2025 n. 486