15.09.2026
Amministrazione di sostegno – Limitazione della capacità di testare o donare – Accertamento capacità cognitiva o volitiva

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell’art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare di testare o di donare previsti dall’art. 591 c.c.,  senza possibilità di equiparare – al fine di escludere tali effetti – la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell’interessato, con la piena capacità d quest’ultimo di compiere atti dispostivi sull’intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare  in concreto se sussiste un grado di incapacità cognitiva o volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso.

Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 22 gennaio 2026 n. 1396