In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell’art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare di testare o di donare previsti dall’art. 591 c.c., senza possibilità di equiparare – al fine di escludere tali effetti – la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell’interessato, con la piena capacità d quest’ultimo di compiere atti dispostivi sull’intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare in concreto se sussiste un grado di incapacità cognitiva o volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso.
Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 22 gennaio 2026 n. 1396
