15.09.2026
Adozione – Nucleo di origine – Stato di abbandono: solo se impossibile il recupero delle capacità genitoriali

In tema di adozione, il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo d’origine, anche allargato, quale tessuto connettivo della sua identità, comporta che il giudice deve verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere difficoltà o disagio familiare, se del caso avvalendosi della mediazione culturale, ove vi sia la collaborativa sinergia dei genitori e/o dei parenti entro il quarto grado che abbiano manifestato la disponibilità a prendersi cura del minore, sicché è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono solo se risulti impossibile prevedere, pur se in base a un criterio di grande probabilità, il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, in considerazione dell’ età e delle sue esigenze educative, di cura e di assistenza.

Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza 20 gennaio 2026 n. 1175