27.10.2026
Lavoro subordinato a tempo determinato – Durata – Proroga – Rispetto dei termini di durata

In materia di proroga di contratti a termine, la previsione dell’art. 22 del d.lgs. n. 81 del 2015, applicato ratione temporis, che impone al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, opera a condizione che non siano superati i limiti massimi di durata del contratto a tempo determinato, stante il tenore dell’incipit della norme costituito della locuzione “Fermi i limiti di durata massima di cui all’art. 19”.

Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 20 gennaio 2026 n. 1216