La violazione, da parte del datore di lavoro, di norma legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali, può non integrare una condotta antisindacale, ai fini della tutela ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, ove si accerti che gli interessi alla partecipazione garantiti da tali disposizioni sono stati in concreto assicurati, in ragione di giustificate contingenze dettate dalla situazione di fatto esistente, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure non rispettose di quei disposti, sono oggettivamente idonee ad assicurarne gli scopi.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 14 gennaio 2026 n. 789
