06.10.2026
Assicurazione contro gli infortuni – Termini “lesione” e “menomazione”: solo il secondo utile per valutazione dell’invalidità

In tema di assicurazione contro gli infortuni i concetti di “lesione” e menomazione”, per la dottrina medico-legale, sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente; ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l’indennizzo-base previsto dal contratto “per lesione”, è di per sé ambigua e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore, oppure avendo riguardo non alla lesione iniziale ma ai postumi che ne sono derivati.

Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 14 gennaio 2026 n. 788