06.10.2026
Esecuzione immobiliare – Trascrizione del pignoramento – Successivo acquisto del bene – Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

In tema di espropriazione immobiliare, l’acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell’esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l’inoppugnabilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 22 gennaio 2026 n. 1485