In tema di espropriazione immobiliare, l’acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell’esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l’inoppugnabilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
Cassazione Civile, Sezione 3, ordinanza 22 gennaio 2026 n. 1485
